Associazione Nazionale Famiglie
Caduti e Mutilati dell’Aeronautica
Ente Morale (R.D. 27.10.1937 n.2226)
STATUTO
(Approvato in data 28 maggio 2018)
Art. 1
L’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Mutilati dell’Aeronautica (A.N.F.C.M.A.) che nel seguito del presente Statuto viene indicata con la sola parola Associazione, riunisce le famiglie degli appartenenti alla Aeronautica Militare, deceduti in servizio di volo o per altre cause di servizio e coloro che per le stesse ragioni abbiano riportato menomazioni permanenti alla efficienza fisica.
Art. 2
L’Associazione ha la Sede Nazionale in Roma. Ad essa fanno capo le Sezioni provinciali dislocate nelle varie località d’Italia
Art. 3
L’Associazione non ha carattere politico né patrimoniale-commerciale ma eminentemente morale. Ha lo scopo di assistere le famiglie dei Caduti ed i Mutilati soci dell'Associazione ai sensi dell'art.9 del presente Statuto provvedendo:
⦁ ad esaltare il sacrificio di coloro che, al servizio dell’Aeronautica Militare, siano deceduti od abbiano riportato mutilazioni od invalidità;
⦁ ad accomunare i congiunti dei Caduti ed i Mutilati nell’amore per la Patria e nel sentimento del dovere verso di Essa;
⦁ a raccogliere tutto il materiale statistico e documentario relativo ai Caduti e ai Mutilati di cui all’art. 1;
⦁ a promuovere, favorire ed attuare iniziative e provvidenze che tendano ad alleviare le sofferenze morali e materiali dei propri soci ed assicurare ad essi, nei diversi momenti e contingenze della vita, quell’assistenza di cui sono meritevoli a causa del sacrificio sopportato;
⦁ ad assistere i soci nelle azioni a tutela dei loro diritti presso Enti pubblici e presso Enti e persone private.
Art. 4
L’Associazione che in virtù del R.D. 226 del 27.10.1937 e del DPR 176 del 29.01.1951 è posta nell’ambito del Ministero Difesa, trae i propri mezzi da:
⦁ rendite patrimoniali;
⦁ contributi volontari di chi, Ente o persona fisica, intenda rendersi benemerito dell’Associazione;
⦁ sovvenzioni delle Amministrazioni Pubbliche;
⦁ ricavati da manifestazioni Aeronautiche o varie indette a pro dell’Associazione;
⦁ contributi di Enti Aeronautici;
⦁ sovvenzione dell’Amministrazione Difesa.
Art. 5
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, si propone di agire in stretta collaborazione con Enti ed Organismi dell’Aeronautica Militare, nonché con altre Associazioni e/o Soggetti Istituzionali aventi scopi analoghi a quelli da essa perseguiti.
Art. 6
L’Associazione si compone di Soci Onorari, Benemeriti, Effettivi, Aggregati e Simpatizzanti.
Art. 7
Sono Soci Onorari coloro che per dimostrata simpatia ed iniziativa di opere a favore dell’Associazione, ne abbiano favorito lo sviluppo e il raggiungimento dei fini istituzionali.
Art. 8
Sono Soci Benemeriti le persone fisiche o giuridiche che, con rilevante contributo di azioni o di propaganda e/o con notevoli offerte finanziarie, concorrano alla vita dell’Associazione.
Art. 9
Sono soci effettivi:
⦁ la/il vedova/o del Caduto/a;
⦁ gli orfani , i genitori, i fratelli, le sorelle o i nipoti del Caduto/a;
⦁ ogni Mutilato/a o Invalido/a per causa di servizio di cui all’art. 1;
⦁ la/il vedova/o e i figli del Mutilato/a o Invalido/a successivamente deceduto/a, come ai commi (a) e (b) del presente articolo.
I Soci Effettivi acquisiscono tale qualifica a domanda.
Art. 9 bis
Possono essere soci aggregati le/i vedove/i e gli orfani, nonché i genitori, i fratelli e le sorelle dei Caduti del volo delle altre Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato Italiano.
I Soci Aggregati acquisiscono tale qualifica a domanda.
Art. 9 ter
Possono essere Soci Simpatizzanti gli appartenenti all’Aeronautica Militare, in servizio e/o in quiescenza, e coloro che mostrano particolari inclinazioni per le attività aeronautiche e che, condividendo scopi e finalità dell’Associazione, si rendano concretamente disponibili ad una fattiva collaborazione.
I Soci Simpatizzanti acquisiscono tale qualifica a domanda.
Art. 10
I soci non possono far parte di altre Associazioni o di altri sodalizi che abbiano finalità o svolgano attività in palese contrasto con quelle dell’Associazione.
Art. 11
Tutti i Soci hanno diritto a:
⦁ partecipare alle assemblee ed alle relative deliberazioni;
⦁ fruire dell’assistenza morale e materiale nelle forme e con i limiti stabiliti dal presente Statuto e secondo le norme regolamentari;
⦁ godere di tutti i vantaggi e servizi assicurati dall’Associazione.
Art. 12
Tutti i soci hanno l’obbligo di:
⦁ osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché i deliberata delle assemblee e degli altri organi sociali;
⦁ cooperare nei limiti delle proprie possibilità al potenziamento morale e materiale dell’Associazione.
Art. 13
La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie o d’autorità.
⦁ Dimissioni volontarie: hanno luogo mediante notifica scritta, anche non motivata, indirizzata dal socio al Presidente della Sezione.
Le notifiche contenenti le motivazioni vengono portate a conoscenza della Presidenza Nazionale;
⦁ Dimissioni d’autorità: sono adottate a carico del socio che si rende comunque indegno di appartenere all’Associazione.
Art. 14
Gli organi dell’Associazione sono:
⦁ Consiglio dei Presidenti / Reggenti di Sezione;
⦁ Comitato Nazionale;
⦁ Presidente Nazionale;
⦁ Collegio Sindacale;
⦁ Assemblea dei Soci di Sezione;
⦁ Presidente / Reggente di Sezione.
Art. 15
Il Consiglio dei Presidenti /-Reggenti di Sezione è costituito:
⦁ dai Presidenti eletti dall’Assemblea dei Soci delle singole sezioni;
⦁ dai Reggenti nominati dal Presidente Nazionale per quelle Sezioni in cui per vari e giustificati motivi non si sia potuto procedere all’elezione del Presidente.
All’inizio di ogni riunione il Consiglio provvede, preliminarmente, alla nomina del Presidente e del Segretario di riunione. Il Consiglio si riunisce ordinariamente all’inizio di ogni quinquennio in Roma, o in qualsiasi altra località, per la nomina dei membri del Comitato Nazionale e del Collegio dei Sindaci nonché per le deliberazioni a carattere generale e di massima per il funzionamento e lo sviluppo dell’Associazione.
Il Consiglio dei Presidenti e dei- Reggenti di Sezione viene altresì convocato straordinariamente, anche con le modalità previste al secondo comma dell’art. 18, dal Presidente Nazionale per trattare argomenti di particolare importanza per la vita dell’Associazione.
Art. 16
Il Comitato Nazionale è composto di sette membri: cinque vengono eletti dal Consiglio dei Presidenti / Reggenti di Sezione e due vengono designati dall’Ente Tutorio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 17
Il Comitato Nazionale è investito di tutti i poteri deliberativi per il raggiungimento dei fini sociali.
Esso provvede in particolare:
⦁ alla nomina del Presidente e del Vicepresidente Nazionale;
⦁ all’approvazione e modifica dei regolamenti generali, particolari e amministrativi;
⦁ all’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
⦁ alla nomina dei Soci Onorari e Benemeriti, nonché alla deliberazione per le dimissioni d’autorità dei soci ed alla dichiarazione di incompatibilità circa l’appartenenza dei soci ad altre associazioni o sodalizi;
⦁ all’esame ed approvazione delle proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Presidenti /–Reggenti di Sezione;
⦁ all’accettazione di lasciti e donazioni che comportino incremento patrimoniale dell’Associazione, salvo eventuale contrario avviso dell’Ente Tutorio;
⦁ alle deliberazioni, nell’ambito statutario e dei regolamenti, inerenti al patrimonio ed all’attività amministrativa dell’Associazione.
Art. 18
Il Comitato Nazionale si riunisce, in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria tutte le volte che, per motivate ragioni, il Presidente Nazionale lo ritenga necessario ovvero ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.
E’ consentito l’intervento alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza od in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza od in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea.
Art. 19
Le riunioni del Comitato Nazionale sono valide se sono presenti più della metà dei componenti. I membri impediti possono dare delega di deliberazione e di voto a quelli intervenuti.
Sono ammesse due deleghe per ciascun intervenuto.
Art. 20
Il Collegio dei Sindaci è costituito da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dal Consiglio dei Presidenti / Reggenti di Sezione e scelti fra i Soci, nonché da un membro effettivo nominato dall’Ente Tutorio con le funzioni di Presidente.
Art. 21
Il Collegio dei Sindaci controlla nella più ampia forma, a termine di legge, la gestione economica e finanziaria dell’Associazione, sia presso la Sede Nazionale che presso le Sezioni.
Più particolarmente esamina e si pronuncia sui bilanci preventivo e consuntivo completandoli di apposita relazione; svolge azione ispettiva sulle scritture contabili e sulle consistenze finanziarie dell’Associazione.
Il Collegio dei Sindaci presenzia alle riunioni del Comitato Nazionale e del Consiglio dei Presidenti / Reggenti di Sezione.
Art. 22
Sono costituite le Sezioni ovunque esistano le condizioni di rappresentatività dell’Associazione (presenza di soci disponibili ad operare concretamente per gli scopi dell’Associazione, tradizione di attività e di presenza sul territorio, sede sociale esclusiva o condivisa, ecc.).
L’elenco delle sezioni in essere che soddisfano le condizioni minime di costitutiva partecipazione è aggiornato annualmente dalla Presidenza Nazionale a seguito di provvedimenti organizzativi di costituzione ovvero soppressione-accorpamento.
Art. 23
Nelle Sezioni con almeno 10 soci, l’assemblea dei soci si riunisce ogni cinque anni per la elezione del Presidente di Sezione, quale membro del Consiglio dei Presidenti e dei Reggenti di Sezione (art. 15), espressione assembleare dell’A.N.F.C.M.A..
L’Assemblea dei soci di ogni sezione è valida quando vi partecipino, in prima convocazione, la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.
La partecipazione all’Assemblea può avere luogo anche per delega. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza .
Nelle Sezioni con meno di 10 soci, la Presidenza Nazionale provvederà a nominare un Reggente individuandolo preferibilmente fra i soci della Sezione stessa o, in alternativa e solo nel caso di indisponibilità di Soci idonei all’incarico, fra persone di assoluta integrità e provata affidabilità. Ai Presidenti – Reggenti sono affidate le funzioni, i compiti e le attività proprie dei Presidenti di Sezione. I Presidenti - Reggenti restano in carica fino a quando non si ricostituiscano le condizioni assembleari e di sezione idonee alla elezione di un Presidente o per un periodo biennale e comunque non oltre il termine del quinquennio durante ed a completamento del quale sono stati nominati. I Presidenti – Reggenti possono essere confermati per più periodi contigui.
Art. 24
Il Presidente / Reggente di Sezione, per lo svolgimento delle attività di competenza, può nominare un Segretario di Sezione, preferibilmente scelto tra i Soci, che lo coadiuvi a titolo gratuito, eseguendone le direttive.
Art. 25
I componenti gli organi centrali di cui all’art. 14, sono eletti dal Consiglio dei Presidenti / Reggenti di Sezione.
Art. 26
Il Comitato Nazionale nomina, nelle loro funzioni, non oltre il 15° giorno dalla elezione, fra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente che rispettivamente assumono la denominazione di Presidente Nazionale e di Vice Presidente Nazionale.
Art. 27
I componenti il Comitato Nazionale ed il Collegio dei Sindaci, rimangono in carica per un quinquennio e possono essere rieletti.
Qualora per dimissioni od altre cause si riduca il numero dei componenti gli organi sociali, si procede al completamento del numero investendo in carica il candidato che, nelle ultime elezioni, ha riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto.
Per le cariche che si rendessero vacanti in seno agli organi stessi, si procede con nuove elezioni fra i rispettivi membri.
I nuovi eletti restano in carica sino al termine del relativo quinquennio in corso.
Art. 28
Le cariche sociali, presso la sede nazionale o presso le Sezioni, sono onorifiche e totalmente gratuite.
Così pure gli incarichi conferiti a titolo onorifico sono senza oneri per l’Associazione.
Solo il personale strettamente necessario al funzionamento degli uffici della Presidenza Nazionale può essere compensato previa delibera del Comitato Nazionale.
Art. 29
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza ad ogni effetto del’Associazione ed ha la firma dei relativi atti.
Egli:
⦁ presiede il Comitato Nazionale;
⦁ dispone per l’approntamento dei regolamenti dell’Associazione e delle eventuali proposte di modifica;
⦁ provvede alla riscossione delle entrate e alla effettuazione delle spese;
⦁ dispone secondo le deliberazioni del Comitato Nazionale per quanto concerne l’attività dell’Associazione;
⦁ adotta provvedimenti per urgenti impreviste necessità, salvo ratifica del Comitato Nazionale;
⦁ svolge azioni di indirizzo delle Sezioni nello sviluppo dei programmi approvati dal Comitato Nazionale;
⦁ ratifica le iscrizioni all’Associazione dei Soci Onorari, Benemeriti, Effettivi, Aggregati e Simpatizzanti;
⦁ propone e nomina, previa conforme deliberazione del Comitato Nazionale, il Segretario Generale;
⦁ autorizza manifestazioni aeronautiche e di altra natura indette sotto il nome e con la partecipazione delle Sezioni Provinciali;
l) rappresenta l’Associazione, sia nelle liti attive che in quelle passive, previa apposita delibera del Comitato Nazionale, e parere dell’Ente Tutorio.
I provvedimenti conservativi, in caso di comprovata urgenza, potranno essere attuati dal Presidente Nazionale salvo successiva ratifica del Comitato Nazionale.
Art. 30
Il Vice Presidente Nazionale sostituisce, in caso di assenza, o impedimento, il Presidente Nazionale.
Art. 31
Il Presidente / Reggente di Sezione svolge, nell’ambito della Sezione e dei compiti della stessa, le funzioni non contrastanti con quelle stabilite per il Presidente Nazionale, escluse le funzioni e le facoltà di cui alla lettera i) dell’art. 29.
Art. 32
Il Segretario Generale, scelto in preferenza tra i soci effettivi aventi specifiche qualità tecnico-professionali, dipende dal Presidente Nazionale che coadiuva nell’espletamento delle di lui mansioni.
Egli, più particolarmente, ha la responsabilità del funzionamento continuativo degli uffici della Sede Nazionale, nonché dell’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e delle determinazioni del Presidente Nazionale.
Partecipa al Comitato Nazionale, senza voto, con le funzioni di Segretario, redigendone e custodendone i verbali; riceve e custodisce i verbali delle assemblee dei soci.
Cura altresì la conservazione della raccolta dei verbali del Collegio dei Sindaci e degli atti comuni interessanti all’Associazione.
La sua nomina ha validità per sei anni e può essere oggetto di riconferma.
La nomina stessa può essere revocata in qualsiasi epoca con motivata deliberazione del Comitato Nazionale.
Art. 33
Il Segretario di Sezione dipende dal Presidente / Reggente della Sezione quale immediato e diretto collaboratore. Egli ha in seno alla Sezione funzioni analoghe a quelle del Segretario Generale.
Art. 34
Comitati d’onore e Commissioni esecutive possono essere costituite, con motivata deliberazione del Comitato Nazionale, per l’espletamento di particolari specifiche azioni atte a favorire l’incremento ed il fiancheggiamento dell’attività dell’Associazione.
A tali compiti, con eguale procedura possono essere altresì incaricati singoli soci, Ufficiali o funzionari dell’Amministrazione militare, Cappellani militari ed altre persone in possesso di idonee e preclare doti e qualità.
PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA
Art. 35
Il Patrimonio dell’Associazione è gestito dalla Presidenza Nazionale ed è costituito:
⦁ da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
⦁ da lasciti e donazioni accettati a tale titolo.
Le somme liquide che concorrono a formare il patrimonio dell’Associazione e che eccedono gli ordinari bisogni di cassa, possono essere investite: in Conti di deposito bancari di liquidità ovvero in titoli del debito pubblico dello Stato Italiano e/o Organismi dell’Unione Europea e comunque espressi in Euro o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato o in titoli obbligazionari emessi o garantiti da primari istituti bancari italiani, ovvero quote rappresentative di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio di primarie Società di Gestione. Tali quote non dovranno avere carattere speculativo e dovranno essere costituite unicamente da titoli del debito pubblico dello Stato Italiano e/o degli Stati membri della Comunità Europea o titoli obbligazionari emessi da primari istituti di credito italiano aventi rating non inferiore ad “Investment Grade”.
Le predette disponibilità finanziarie possono essere investite anche in beni immobiliari
Art. 36
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Art. 37
Le trasformazioni patrimoniali dei beni mobili ed immobili che si rendano necessarie hanno luogo con la delibera del Comitato Nazionale.
Art. 38
La richiesta preventiva di fondi per le esigenze annuali di spesa di ogni Sezione, corredata dei progetti da realizzare e delle esigenze da soddisfare, viene approntata e fatta pervenire per l’approvazione alla Presidenza Nazionale entro il mese di settembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo dell’Associazione, che somma i dati dei bilanci preventivi delle Sezioni e quelli dell’attività specifica della Sede Nazionale, viene approntato e sottoposto all’approvazione del Comitato Nazionale entro il mese di novembre di ogni anno.
Art. 39
Il rendiconto delle spese annuali di ogni Sezione viene
approntato, approvato ed inoltrato alla Sede Nazionale entro il mese di gennaio di ogni anno.
Il bilancio consuntivo dell’Associazione che assomma i dati dei consuntivi delle Sezioni e quelli dell’attività specifica della Sede Nazionale, viene sottoposto all’approvazione del Collegio dei Sindaci e del Comitato Nazionale non oltre la fine di marzo di ogni anno.
Art. 40
Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell’Associazione nonché le relazioni e le deliberazioni di approvazione, sono a cura del Presidente Nazionale.
Art. 41
Appositi regolamenti interni regolano le attività amministrative dell’Associazione.
Art. 42
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell’Associazione in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti o persone che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
Art. 43
E’ fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
Art. 44
E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa all’O.N.F.A., salvo conferimento in apposita ed esclusiva Fondazione costituita per gli stessi fini dell’Associazione o diversa destinazione imposta dalla legge
Art. 45
Il presente Statuto entra in vigore con la sua approvazione e pubblicazione a termini di legge.